L’art. 28 L. n. 689/1981, in merito alle sanzioni amministrative, afferma che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Con specifico riferimento alle sanzioni amministrative aventi riguardo a violazioni del Codice della Strada, il D.lgs. n. 285/1992, all’art. 209, prevede che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso è regolata dall’art. 28 L. n. 689/1981.
Detto termine di prescrizione quinquennale è soggetto ad interruzione ogniqualvolta venga notificata una richiesta di pagamento, a partire dalla quale inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione – da ultimo, Tribunale di Pisa, 5.7.2018, n. 616.
A ciò si aggiunga che la natura stessa della cartella di pagamento osta alla applicabilità del termine ordinario – decennale – di prescrizione. Difatti, l’art. 2953 cod. civ. subordina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale, solo in presenza di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Peraltro, la cartella è pacificamente riconosciuta come un atto amministrativo formato unilateralmente dall’Agente della Riscossione, non potendo pertanto essere assimilata ad un titolo giudiziale.
Detto principio, recentemente, è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12715/2016, la quale ha precisato che la cartella di pagamento non opposta non è equiparabile a una sentenza passata in giudicato e non può trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ.