BANSKY e il diritto d’autore

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Può un artista anonimo riconoscere e tutelare le proprie opere?

Banksy è un artista e writer britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della street art moderna e noto per il suo stile provocatorio, politico ed anticonformista.
Il suo nome è indissolubilmente legato alla tecnica utilizzata per realizzare i murales, la c.d. stencil art.
Tuttavia, la vera identità dell’artista rimane ad oggi sconosciuta e ciò ha creato e continua a sollevare questioni giuridiche in tema di diritti d’autore, proprietà intellettuale e protezione delle opere.
In generale, nel corso degli anni, Banksy ha da sempre e pubblicamente manifestato un profondo disinteresse nei confronti della protezione garantita dai diritti di proprietà intellettuale.
Nello specifico, sia a livello internazionale, europeo che italiano, il diritto d’autore è una normativa volta a tutelare gli artisti e le opere del loro ingegno. Ma, nel caso di Bansky, venendo in gioco l’anonimato del soggetto, sono sorte diatribe circa la tutela del suo lavoro.
Difatti, nel corso del tempo, stante la grande e crescente popolarità della street art di Bansky, numerose industrie, aziende e case di moda hanno utilizzato, senza scrupoli – e ancor più senza alcuna licenza o autorizzazione – le rappresentazioni dell’artista a soli fini pubblicitari, commerciali e di lucro, lanciando gamme di prodotti, incrementando vendite di oggetti, organizzando mostre etc, facendo così ingannevolmente sottintendere ai consumatori che quel qualcosa fosse stato sostenuto dall’autore.
Pertanto, Bansky, non volendo rinunciare al proprio anonimato – situazione necessaria qualora avesse deciso di intraprendere azioni legali nei confronti degli utilizzatori delle sue opere – ha più volte dichiarato e mostrato reazioni indignate a fronte della commercializzazione del suo lavoro.
Da ciò consegue la decisione di Bansky di creare un proprio archivio e conferire i diritti di utilizzazione economica delle proprie opere, costituendo la celebre società di diritto inglese Pest Control Office Ltd, affermando che “il copyright è per i perdenti”, in quanto, secondo l’autore, la riproduzione di opere d’arte è libera, a condizione che le finalità non siano commerciali, ma solo di libertà di espressione artistica.
Alla luce di tale situazione nebulosa, ci si domanda quindi che tipo di tutele sussistono e cosa dice la legge in merito.
Soffermandoci sul diritto italiano, occorre far riferimento all’art. 2577, comma 2 cod. civ., il quale recita che “[…] l’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Inoltre, l’art. 20 L. n. 633/1941 stabilisce espressamente che “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Pertanto, gli articoli sopramenzionati sanciscono il diritto morale di paternità dell’opera anche dell’autore, la cui identità non sia nota, affermando che l’artista non è obbligato a rivelare i propri dati e ha facoltà di scegliere uno pseudonimo od anche l’anonimato per interfacciarsi col pubblico, senza che venga meno il diritto di tutela della sua arte e delle sue opere.
Da ciò deriva che anche il diritto alla utilizzazione e sfruttamento economico delle stesse non subisce limitazioni in presenza dell’anonimato dell’artista, potendo lo stesso comunque rivendicarne la paternità e soprattutto impedire a terzi di utilizzarle abusivamente.
Quindi, la protezione delle opere anonime e pseudonime offerta da diverse legislazioni di diritto di autore e dallo stesso diritto italiano è tale da consentire il rispetto della volontà dell’artista di non svelare la propria identità, sia nel contesto della circolazione autorizzata delle opere che lo stesso ha creato, che nel caso di difesa dei diritti, specie di utilizzazione economica abusiva.
Pertanto, in Italia, le opere di Banksy sono da ritenersi tutelate dal diritto di autore e l’artista o, meglio in questo caso, un suo valido rappresentante, ha piena legittimazione ad agire nei confronti di terzi utilizzatori non autorizzati o contraffattori, senza essere tenuto a rivelare la propria identità.
Invece, ad oggi, la posizione dell’EUIPO e quindi dell’Unione Europea è chiara e diversa: se un artista resta anonimo, non è identificabile come proprietario di un’opera, non potendo quindi agire contro terzi a tutela della propria arte.

 

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